domenica 5 febbraio 2012

LE NUOVE MISURE URGENTI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE E LA RICERCA DECRETATE DAL GOVERNO

Il giorno 3 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”. Le sezioni II e IV del decreto dispiegano “Disposizioni in materia di università” contenute negli articoli 48, 49. 54 e 55. Inoltre l’articolo 52 reca disposizioni sull'istruzione superiore con “Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS” e gli articoli 30, 31, 32 e 33 “Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca”.
L’attenzione del mondo accademico e professionale sul “decreto semplificazioni” era soprattutto rivolta alla possibilità che vi fosse contenuto anche un provvedimento in merito al valore legale della laurea, valore di cui si attendeva almeno un’attenuazione. Invece l’attesa, mediaticamente enfatizzata da un numeroso corteggio di articoli su organi di stampa e sul web, è andata delusa. Infatti la decisione del governo in tema di valore legale del titolo di laurea è stata rinviata. L'esecutivo deciderà dopo "una consultazione pubblica sul tema", ha fatto sapere il Presidente del Consiglio: "Da parte mia ero favorevole a superare il simbolismo del valore legale della laurea. Ma il tema è più complicato, per questo non lo affrontiamo in questo decreto". Monti ha annunciato, quindi, l'intenzione di "aprire una consultazione pubblica" su un documento definito dal ministro Profumo. "Poi trarremo le conclusioni", ha spiegato il premier. E il dibattito, ha fatto sapere Profumo, avverrà via Internet.
Un altro provvedimento stralciato dal decreto è stato quello recato dall’art. 53 (Riordino del Consiglio universitario nazionale) che figurava in una prima bozza.


Le nuove norme per l’università e la ricerca

Nonostante le esclusioni sopra menzionate, il decreto contiene nuove norme non secondarie in tema di università e di ricerca. Per l’università rilevano disposizioni che si configurano come un “tagliando” o se si vuole come un “firmware” di alcuni articoli della riforma Gelmini (legge 30 dicembre 2010, n. 240). Ma vi sono anche novità che esulano dalla riforma universitaria: il portale unico sulle iscrizioni, l’obbligo per gli atenei di dotarsi dall’anno accademico 2013-2014 di mezzi informatici per la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea (c.d. “libretto elettronico”), l’introduzione della nuova figura dei “tecnologi” a tempo determinato. Questo personale potrà essere assunto dalle strutture universitarie, con contratti di 18 mesi prorogabili per altri 36, allo scopo di conferire supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca con la sua esperienza professionale.
Da ultimo si ricorda che il provvedimento reca anche “Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca” che per brevità si lasciano alla consultazione del testo integrale del decreto tramite il link http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-semplificazione-il-testo-definitivo/ .


Modifiche e aggiunte ad articoli della riforma universitaria

L’articolo 49 (Misure di semplificazione e funzionamento  in materia di università) al comma 1 apporta alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificazioni degli articoli 2, 6, 7, 10, 12, 15, 16. 18. 21, 23, 24 e 29. Un’aggiunta all’articolo 6 della L. 240/10 è recata dall’articolo 55.
Le aggiunte, sostituzioni e soppressioni apportate alla predetta legge sono segnate in grassetto sottolineato negli articoli modificati di seguito riprodotti.

a) Art. 2 (Organi e articolazione interna delle università)
1, lettera m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
- comma 1, lettera p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell’incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
-9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e` prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell’elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e` prorogato di due anni e non e` rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.

b) Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari  compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici (soppresso: nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa). Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attivista didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l’accordo dell’interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell’impegno annuo dell’interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l’impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l’interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato e` ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’attivazione delle convenzioni. Queste disposizioni si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito e` incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali. (soppresso: In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato e` considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno reso nell’ateneo di appartenenza).

c) Art. 7 (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)
 3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all’articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. (soppresso: L’incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti).
-5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso (soppresso: corsi di laurea o) sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica.

d) Art. 10 (Competenza disciplinare)
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e` sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e` altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e` tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

e) Art. 12 (Università non statali legalmente riconosciute)
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute,  subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

f) Articolo 15 (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari),
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

g) Art. 16 (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale)
4. Il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.

h) Art. 18 (Chiamata dei professori)
1, lettera a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
1, lettera b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio (soppresso: alla data di entrata in vigore della presente legge), nonché gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore  al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di  ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a  quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a).
5, lettera e) al personale tecnico-amministrativo in servizio (soppresso: a tempo indeterminato) presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
5, lettera f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi (soppresso: da tali amministrazioni, enti o imprese, purché) sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’universita` ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attivita` di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

i) Art. 21 (Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)
2. Il CNGR (Comitato nazionale dei garanti per la ricerca) indica criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell’articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all’espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell’esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti  del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di eta`. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente e` scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1, purché nell’elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L’elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull’attivita` svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

l) Arti. 23 (Contratti per attività di insegnamento)
1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui  al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (soppresso: , che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi). I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. (soppresso: I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’ateneo).

m) Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato)
2, lettera a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
comma 9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

m1) Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30
dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 l’art. 54 del decreto aggiunge il seguente:
Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato)
1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l’obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all’eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L’onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.


n) Art. 29 (Norme transitorie e finali):
 9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e` riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni di euro per l’anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 . L’utilizzo delle predette risorse e` disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
11, lettera c) l’articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

o) Modifica alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 4, comma 78: Le autorizzazioni di cui  all'articolo  17,  primo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo  1958,  n.  311,  e  di  cui all'articolo 8 della legge 18 marzo  1958,  n.  349,  possono  essere concesse (Soppresso: al medesimo soggetto per  un  periodo  complessivamente  non superiore ad un anno  accademico  in  un  decennio e)  non  oltre  il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di  servizio.  Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita'  ivi  incluso  il  contenimento  della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi  di  spesa rimangono alle università.


Altre disposizioni riguardanti l’Università e/o il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Art. 8 (Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l’esame di avvocato)
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
4. All’articolo 22, comma 3, del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1478, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: “un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore” sono sostituite dalle seguenti: “un titolare e un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.


Art. 47 (Agenda digitale italiana)

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alla medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.


Art. 48 (Dematerializzazione di procedure in materia di università)
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente: 
 Art. 5-bis.
1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca cura la costituzione e l’aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l’effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall’anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.


Disposizioni in materia di istruzione superiore tecnica

Art. 52 (Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS)
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.
3. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                                               
                                                    A cura di Paolo Stefano Marcato
                                         Alma Mater Studiorum – Università di Bologna